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Voto degli italiani all’estero

Dodici seggi per la Camera dei Deputati e sei per il Senato della Repubblica, detratti dal numero complessivo di quelli costituzionalmente assegnati ai due rami del Parlamento: sono i posti riservati ai rappresentanti eletti dai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza. Con questo obiettivo è istituita una circoscrizione Estero, prevista dall’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere.

Il voto per corrispondenza degli italiani all’estero è previsto anche per i referendum abrogativi e confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Nella circoscrizione Estero istituita per l’elezione delle Camere sono eletti diciotto parlamentari, dodici deputati e sei senatori. I seggi, detratti dal numero complessivo di 630 per la Camera e di 315 per il Senato costituzionalmente assegnati – come espressamente stabilito dagli articoli 56 e 57 della Costituzione – sono riservati ai rappresentanti eletti dagli italiani all’estero con le modalità previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Quella del voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto. In alternativa il cittadino italiano residente all’estero può optare, entro il termine fissato dalla legge, per votare in Italia, presso le sezioni elettorali del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale. L’opzione si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

La Circoscrizione estero è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.

Dove si verifichino queste situazioni che non consentono l’esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia. A tali elettori viene inviata, da parte dei comuni nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l’avviso relativo alla data e agli orari per l’esercizio del voto in Italia./interno.gov.it

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