Ai sensi del punto 4, dell’art. 102 della Costituzione, degli articoli 7, punto 4, e 15, della legge nr.15/201, ”Sulla prevenzione e sul contrasto alle infezioni ed alle malattie infettive”, modificata, nonché in attuazione delle direttive dell’Istituto della Sanità Pubblica, al fine di tutelare la salute della popolazione dall’infezione provocata dal COVID- 19,
DISPONGO:
1. Possono svoglere le loro attività soltanto nella fascia oraria tra le 05:00 — 13:00, a partire dal Lunedì 23.3.2020, i punti vendita dei prodotti alimentari, al dettaglio e all’ingrosso, le farmacie e le istituzioni finanziarie.
2. La limitazione alla circolazione, in tutti i centri urbani della Repubblica d’Albania, per tutte le categorie (pedoni, biciclette, motocicli e autoveicoli) a partire dalle ore 13:00 di Sabato 21.3.2020 fino alle ore 05:00 del 23.3.2020. Fanno eccezione da tale regola tutti i mezzi di trasporto delle merci e dei prodotti alimentari, la Polizia di Stato, le Forze Armate, le unità critiche dei servizi pubblici e delle società mediatiche, nonché i servizi a domicilio (delivery).
3. Sono vietati i servizi a favore dei cittadini da parte di tutte le attività, in particolar modo di quelle di cui al punto 1 della tabella in allegato al presente ordine, a partire dalle ore 13:00 di Sabato 21.3.2020, fino alle ore 05:00 del 23.3.2020. L’elenco delle attività definite nella tabella in allegato al presente ordine, entra in vigore alle ore 05:00 del 24.03.2020.
4. I dipendenti delle istituzioni finanziarie, delle linee produttive e alimentari, nonché di tutte le attività previste dall’elenco in allegato al presente ordine, potranno circolare soltanto nell’itinerario casa-lavoro.
Ogni regola definita negli ordini precedenti che è in contrasto al presente ordine, è abolita.
L’ordine entra in vigore con effetto immediato.
Il Ministro della Salute