Di Vincent W.J. van Gerven Oei, Exit.al
Negli ultimi giorni Exit.al ha ricevuto diverse risposte alle sue critiche sui pareri legali delle missioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea a Tirana, e sui tentativi dei rispettivi ambasciatori, Donald Lu e Romana Vlahutin, di giustificare ciò che è potenzialmente una palese violazione della Costituzione Albanese, il più alto documento legale dello stato albanese.
Anche se la maggior parte di queste risposte sono state positive, mostrando forse un cambiamento dell’opinione pubblica per quanto riguarda i ruoli fuori misura che i diplomatici stranieri continuano a svolgere nella politica albanese, alcune delle risposte sono state più sospettose della veridicità delle nostre affermazioni.
Molte di queste risposte più ambigue sono arrivate da stranieri che vivono in Albania, senza la sufficiente padronanza della lingua albanese per comprendere i recenti dibattiti legali che circondano la nomina del Procuratore Generale Temporaneo e il ruolo delle missioni estere nel processo legislativo albanese. Altri possono pensare che la nostra critica verso i diplomatici stranieri non rispecchia il loro modo di vedere le cose. Ma è importante separare il personale dal politico!
Uno dei principali ostacoli alla loro comprensione di ciò che sta accadendo è stata l’assenza di una traduzione in inglese della Costituzione albanese. È per questo che abbiamo scaricato il file dal sito web di EURALIUS, la missione di assistenza giuridica dell’Unione Europea a Tirana, e lo abbiamo messo a disposizione in un documento PDF e Word.
La Costituzione e la Corte Costituzionale
Art.4 (2) La Costituzione è la legge suprema della Repubblica di Albania.
Questo sembra abbastanza ovvio: tutte le altre legislazioni albanesi devono essere in armonia con la Costituzione, e se non lo sono, la Costituzione prevale. E’ compito della Corte Costituzionale pronunciarsi su tali questioni:
Art. 124 (1) La Corte Costituzionale risolve le controversie costituzionali e rende l’interpretazione finale della Costituzione.
Art. 131 (1) (a) La Corte Costituzionale decide sulla compatibilità della legge con la Costituzione o con gli accordi internazionali, come previsto dall’articolo 122.
Questo significa anche che il Governo non può mai fare affidamento esclusivamente sul parere della missione di assistenza giudiziaria internazionale. Indipendentemente dalle opinioni di OPDAT e EURALIUS, nel caso di mancanza di chiarezza per quanto riguarda la costituzionalità di alcune decisioni, come ad esempio l’elezione di un Procuratore Generale Temporaneo con un voto a maggioranza semplice, la Corte Costituzionale dovrebbe essere consultata sulla contraddizione (apparente) tra la Costituzione e la legge (in questo particolare caso, la legge n. 97/2016).
Non è chiaro il motivo per cui l’opposizione non ha chiesto il parere della Corte Costituzionale.
Il Procuratore Generale
Il primo problema che incontriamo è se il mandato dell’ex Procuratore Generale Adriatik Llalla era davvero ufficialmente terminato. L’Art. 148 / c (1) (b) stabilisce che “Il mandato del Procuratore Generale si conclude quando scadono i 7 anni”. Questo non era il caso, perché Llalla è stato eletto per un mandato di 5 anni, poi allungato a 7 anni con la riforma della giustizia. E’ giusto sostenere che la scadenza del mandato di Llalla è di 5 anni, anche se si poteva considerare che il suo mandato poteva durare 7 anni.
E’ esattamente questa situazione che la Costituzione ha previsto, quando ha dichiarato che la revoca del mandato deve essere dichiarata da una decisione del Consiglio Superiore delle Procure:
Art. 148 / c (2) La revoca del mandato del Procuratore Generale viene dichiarata con decisione del Consiglio Superiore delle Procure”.
Ciò significa che, anche se il mandato di Llalla era terminato, non poteva essere dichiarato concluso visto che il Consiglio Superiore delle Procure non si era ancora insediato. In altre parole, si entra in un vuoto giuridico a cui solo la Corte Costituzionale, non il Parlamento e le missioni internazionali, può porre fine.
La seconda questione è che la Costituzione afferma chiaramente che la maggioranza dei 3/5 è necessaria per l’elezione di un nuovo Procuratore Generale:
Art. 148 / a (1) Il Procuratore Generale viene nominato dai tre quinti dei membri del Parlamento, tra i tre candidati proposti dal Consiglio Superiore delle Procure, ed avrà un mandato di sette anni, senza possibilità di essere rieletto.
Inoltre, la Costituzione richiede che un nuovo Procuratore Generale, come qualsiasi altro pubblico ministero, viene controllato prima di potersi insediare nella carica:
Art. 148 / c (1) Il Procuratore può essere un cittadino albanese nominato dal Consiglio Superiore delle Procure, che si è diplomato alla Scuola della Magistratura e ha superato il controllo del vetting, in conformità con la legge.
Nessuno dei candidati, tra cui Marku, è stato controllato da una delle istituzioni del vetting. In altre parole, eleggendo Marku come Procuratore Generale Temporaneo, il Parlamento ha potenzialmente violato almeno tre articoli della Costituzione.
Il parere legale di OPDAT e EURALIUS
Allora, qual è l’argomento del Governo? Beh, non ne hanno mai formulato uno, anche se crediamo fanno affidamento sul parere espresso il 22 novembre dalle missioni OPDAT e EURALIUS. Il parere “internazionale” si basa principalmente sulla legge n. 97/2016 “Sull’organizzazione e il funzionamento della Procura della Repubblica di Albania”.
Tuttavia, come abbiamo scoperto in precedenza, la Costituzione è la legge più alta in Albania, il che significa che, se la legge n. 97/2016 afferma qualcosa che viene contraddetto dalla Costituzione, prevale la Costituzione.
L’Art. 109 (2) della legge n. 97/2016 stabilisce quanto segue:
Nel caso in cui il mandato del Procuratore Generale si conclude prematuramente, prima della costituzione del Consiglio Superiore delle Procure, sono temporaneamente assegnate le funzioni del Procuratore Generale, attraverso una decisione dell’Assemblea, al più esperto procuratore proveniente dalle fila dei procuratori che soddisfano i requisiti e i criteri di cui al capo IV, sezione I della presente legge.
Prima di tutto bisogna notare che questo articolo parla di una fine prematura del mandato del Procuratore Generale.
Nel caso di specie, il mandato di Llalla non si è concluso prematuramente, ma piuttosto ha seguito il termine di 5 anni previsto dalla Costituzione, prima delle modifiche della riforma della giustizia. Quindi è già discutibile se questo articolo può essere effettivamente applicato.
Tuttavia, OPDAT e EURALIUS hanno scelto di interpretare l’articolo in modo diverso:
Questa disposizione si propone di fornire le regole nel caso in cui il mandato del Procuratore Generale termina in un momento in cui il Consiglio Superiore delle Procure non si è ancora insediato.
Questa è un’interpretazione molto ampia di “prematuramente”.
La soluzione degli internazionali a questo problema è stata quella di affermare che il Procuratore Generale Temporaneo non è un procuratore generale a tutti gli effetti, e quindi non è soggetto ad alcuna delle disposizioni della Costituzione, compreso il voto dei 3/5 del Parlamento.
Questa linea di ragionamento si basa quindi sulla visione ampia di “prematuramente” di cui all’art. 109 (2) della legge n. 97/2016 per il periodo in cui il Governo ha violato la Costituzione non avendo costituito il Consiglio Superiore delle Procure.
Si presuppone inoltre che il mandato del Procuratore Generale Temporaneo è “limitato” perché è “transitorio”. Considerando che la Costituzione delimita il mandato del Procuratore Generale a 7 anni, il mandato del Procuratore Generale Temporaneo ai sensi della Legge n. 97/2016 è illimitato.
Quindi la questione al centro dell’attuale crisi costituzionale è: un Procuratore Generale Temporaneo può essere considerato equivalente ad un Procuratore Generale oppure no? Se sì, si applica la Costituzione; se no, non la si applica.
Questa è una domanda a cui solo la Corte Costituzionale può dare una risposta, e il parere legale di OPDAT e EURALIUS non solo è stato prematuro, ma ha stabilito anche un pericoloso precedente.