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Nuovo Decreto per Uscire e Entrare dall’Italia. Articoli relativi agli spostamenti da e per Albania

  1. Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco E (ALBANIA) dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
    a) esigenze lavorative;
    b) assoluta urgenza;
    c) esigenze di salute;
    d) esigenze di studio;
    e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi e una comprovata e stabile relazione affettiva.
  2. L’ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all’elenco E, e’ consentito nel rispetto delle modalita’ di cui al comma 3 ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
    a) esigenze lavorative;
    b) assoluta urgenza;
    c) esigenze di salute;
    d) esigenze di studio;
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta’ del Vaticano;
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
    h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche’ di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
    l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e’ una comprovata e stabile relazione affettiva;
    m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
  3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalita’:
    a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque e’ deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
    b) presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
    d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell’isolamento fiduciario di cui alla lettera c).

Art. 6

  1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell’isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
  2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3, non si applicano alle ipotesi di cui all’art. 51, comma 7, lettere
    a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché’:
    1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla
    fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
    2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
    3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita’ estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purche’ lo spostamento avvenga con mezzo privato;
    4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita’ del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche’ lo spostamento avvenga con mezzo privato.
  3. Nei casi di cui al comma 2, numeri 3) e 4), non si applica l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.

Art. 8

  1. I bambini di eta’ inferiore a sei anni sono esentati
    dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
  2. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono
    tenuti a sottoporsi alla misura dell’isolamento fiduciario se tale
    obbligo non e’ imposto al genitore o ai genitori perche’ in possesso
    di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione
    alle condizioni previste.
  3. L’esenzione dall’isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non
    si applica ai minori di eta’ pari o superiore a sei anni per i quali
    non sia presentata la prova dell’effettuazione del tampone previsto
    ai fini dell’ingresso in Italia da Stati o territori esteri.

Art. 9

  1. La presente ordinanza produce effetti dal 26 ottobre 2021 e fino
    al 15 dicembre 2021.
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